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Segnala ad un amicoDal 20 marzo 2010 è in vigore il D.lgs. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione civile finalizzata alla conciliazione.
Riportiamo il video del convegno La Conciliazione: un nuovo strumento al servizio delle Imprese per la soluzione delle liti, svoltosi lo scorso 24 febbraio 2010 presso la sede di Unindustria Bologna ed al quale è intervenuto Gianfranco Barbieri, senior partner dello Studio.
I professionisti di Barbieri & Associati hanno esperienza nella gestione straqiudiziale delle liti in materia commerciale, e sono disponibili per ricoprire incarichi di arbitri, conciliatori, o di assistenti delle parti.
A tutti i nostri clienti consigliamo di valutare l'opportunità di inserire clausole di conciliazione o clausole multi-step nei contratti che redigiamo, allo scopo di prevedere "valvole di sfogo" semplici ed economiche ai normali problemi che possono sorgere in fase di esecuzione di qualunque tipologia di contratto, specie di durata.
L’introduzione di un modello di conciliazione efficace nell’ordinamento italiano e la sensibilizzazione di tutti gli operatori economici e del diritto a farne uso ogniqualvolta possibile è stato visto dal Legislatore come una delle riforme in grado di rilanciare l’economia italiana.
Per questo motivo nel “pacchetto competitività” presentato a giugno 2009 è stato inserita la delega al Governo per il recepimento della Direttiva Europea 2008/52/CE. La conciliazione si inserisce nell’ambito degli strumenti di alternative dispute resolution (adr), ovvero, insieme ad arbitrato e transazione, quegli istituti che mirano a risolvere le vertenze al di fuori delle aule di Tribunale, garantendo tempi di risoluzione delle controversie in linea con le esigenze dell’economia. Il presupposto è costituito dal fatto che gli operatori economici necessitano di soluzioni rapide alle liti che sono incompatibili con i ritmi della giustizia ordinaria. Alla data attuale il Ministero della Giustizia ha presentato uno schema di decreto legislativo che dovrebbe divenire definitivo tra gennaio e febbraio 2010.
La conciliazione non è istituto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto già introdotta con la riforma del diritto societario nel D.lgs. 5/2003 nella forma di clausola facoltativa che le parti possono inserire a propria discrezione, e già presente per particolari materie in forma obbligatoria. La novità reale sta nell’intento manifestato dal Legislatore di avvalersi di questo strumento per dare una svolta decisa al sistema giudiziario, per ottenere snellimento dei processi e soddisfazione degli operatori economici.
Con l’art.60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", il Parlamento italiano ha dato delega al Governo per l’attuazione della Direttiva Europea 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.
Il Quadro Normativo:
Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - Supplemento ordinario n. 95 Art. 60. (Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;
- b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
- c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;
- d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;
- e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;
- f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;
- g) prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
- h) prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
- i) prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
- l) per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
- m) prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
- n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
- o) prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181;
- p) prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- q) prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
- r) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
- s) prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Lo schema di decreto legislativo recante: “Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” è disponibile su http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.wp?previsiousPage=mg_1_2_1&contentId=SAN92842