Il Tribunale di Milano ha dato attuazione al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, con una pronuncia spartiacque. Tutto parte da una denuncia ex art. 2409 c.c. con la quale gli organi di controllo (collegio sindacale) di due società per azioni lamentavano la mancata adozione di assetti organizzativi adeguati da parte dell’amministratore unico delle due società.
Come sa bene chi si occupa di diritto commerciale, l’art. 2409 c.c. rappresenta un intervento drastico con il quale il collegio sindacale o i soci di minoranza chiedono al tribunale di intervenire per accertare il compimento di gravi atti di mala gestio degli amministratori e sollecitarne l’immediata sostituzione d’imperio. La disamina che segue non è rivolta a raffinati giuristi, ma ha piuttosto l’intento di risultare comprensibile e interessante per l’imprenditore, l’amministratore e il socio di società di capitali. Cominciamo quindi dal riportare il testo dell’art. 2409 c.c. Denunzia al tribunale
Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale [2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione [119 c.p.c.]. Il provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea [2363, 2364, 2364 bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [2487] e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis] e i sindaci [2407]. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.
Si tratta senza dubbio di un’extrema ratio, perché anche per chi aziona il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. è difficile prevederne tutte le possibili conseguenze. Nonostante questa azione possa rappresentare in via di metafora l’equivalente di sganciare sulla società una bomba atomica, i casi in cui i sindaci o i soci di minoranza vi ricorrono sono divenuti sempre più frequenti (e dopo la sentenza del Tribunale di Milano del 19 ottobre 2019 non potranno che aumentare). Normalmente il Tribunale adito come prima azione nomina un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per rappresentare gli interessi della società nel giudizio. Ordinariamente la rappresentanza in giudizio spetterebbe al legale rappresentante, e quindi all’organo amministrativo, ma in questa sede è proprio l’organo amministrativo a essere sotto accusa, ed è evidente il conflitto di interessi che si verrebbe a creare. Successivamente, in mancanza di elementi oggettivi immediatamente valutabili dal Tribunale, può essere disposta una ispezione giudiziale per accertare la fondatezza delle accuse mosse a carico dell’organo amministrativo. Nell’arco di pochi mesi, o perfino poche settimane, il Tribunale adotta provvedimenti che incidono in maniera violenta sulla vita societaria, avendo il potere di sostituire l’organo amministrativo con un amministratore giudiziario scelto tra i professionisti di propria fiducia. L’amministratore giudiziario, non appena insediato, sarà legittimato a promuovere azione di responsabilità nei confronti dei precedenti organi di amministrazione e di controllo e avrà il compito di rimuovere i problemi creati dalla precedente gestione. In presenza di una situazione a suo giudizio non più recuperabile avrà il dovere di proporre la messa in liquidazione della società ovvero azionare la procedura concorsuale ritenuta più appropriata.