AVVISI DI ACCERTAMENTO: ATTENTI AL TERMINE DEL 23 NOVEMBRE 2018!
Non è così banale calcolare il termine previsto dall’art. 2 del “decreto fiscale” per definire le richieste dell’Amministrazione Finanziaria.

Nota: Questo articolo è parte di una rubrica finalizzata alla diffusione per il pubblico di alcune novità normative relative al decreto fiscale . Lo scopo non è quello di un approfondimento professionale ma di rendere facilmente accessibili i principali aspetti così da consentire a ciascuno di valutarne in modo semplice l’applicabilità alla propria situazione e le eventuali scadenze vincolanti.
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I contribuenti che ai sensi dell’art. 2 del Decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119 hanno ricevuto avvisi di accertamento di rettifica, di liquidazione, di recupero di credito d’imposta i cui termini di presentazione del ricorso non sono ancora spirati alla data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto-legge 119 del 2018, cosiddetto “decreto fiscale”), potranno definire la richiesta dell’Amministrazione finanziaria pagando le sole somme accertate a titolo di imposta (rinunciando a qualsiasi attività di difesa e di contraddittorio), entro il 23 novembre 2018 o entro il termine per l’acquiescenza se lo stesso si consuma successivamente al 23 novembre 2018.
Il termine per l’acquiescenza (adesione del contribuente alla pretesa dell’Ufficio) è di sessanta giorni dalla notifica dell’atto. Pertanto, mentre un atto di accertamento notificato il 20 ottobre 2018 potrà essere definito entro il 19 dicembre 2018, un atto di accertamento notificato il 31 luglio sarà definibile entro il 23 novembre 2018 in quanto i termini per l’impugnazione decadrebbero il 30 ottobre 2018.
I presupposti dunque per l’adesione alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento sono tre:
- l’atto deve essere stato notificato entro il 24 ottobre 2018;
- devono ancora sussistere i termini per l’impugnazione;
- il contribuente non deve aver impugnato l’atto.
Coloro che aderiranno alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento beneficeranno dello stralcio delle sanzioni e degli interessi (Restano esclusi dal beneficio gli interessi di mora sui tributi propri dell’UE sempre che non si manifestano le condizioni di cui al comma 3 e 4 del Regolamento (UE) del 9 ottobre 2013, n. 952).
Rientrano inoltre nella procedura di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento anche gli inviti a comparire emessi ai sensi dell’art. 5 e 11 del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, con i quali l’Amministrazione finanziaria avvia la procedura deflattiva dell’accertamento con adesione. Se il decreto-legge sarà convertito in legge senza modifiche, resteranno esclusi gli inviti emessi per l’esibizione di documenti o per la compilazione di questionari (cosiddetti accertamenti a tavolino).
Il perfezionamento della procedura si ha con il versamento delle somme in un’unica soluzione o della prima rata nei termini previsti. Le somme oggetto di definizione possono essere rateizzate in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Gli avvisi di accertamento che alla data del 24 ottobre 2018 sono stati impugnati (e che quindi non rientrano nelle previsioni qui indicate) potranno essere definiti accedendo alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 6 del Decreto-legge 119 del 2018.
Mentre gli avvisi di accertamento definiti con accertamento con adesione alla data di entrata in vigore del decreto fiscale potranno essere perfezionati entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione, versando le sole somme a titolo d’imposta, dunque beneficiando dell’intero stralcio di sanzioni ed interessi. In questo caso se l’adesione è stata sottoscritta il 24 ottobre 2018 il termine per il perfezionamento della definizione scadrà il 13 novembre 2018.
Restano esclusi da qualsiasi procedura di definizione agevolata gli avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione o di recupero di crediti d’imposta divenuti definitivi (tali sono gli atti per i quali è spirato il termine per l’impugnazione e il contribuente non ha proposto ricorso) alla data di entrata in vigore del decreto fiscale e le cui somme non sono state affidate all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2018.
Quindi, attenti al termine del 23 novembre!