Anche i DJ Producer tra i lavoratori dello spettacolo

Come già in passato la Corte di Cassazione si pronuncia sulle figure rientranti tra i lavoratori dello spettacolo.

Dopo aver incluso tutti coloro “che contribuiscono alla creazione d’un prodotto di carattere artistico o ricreativo, destinato ad una pluralità di persone” (sentenza n. 12842/2002) e coloro che svolgono attività di speaker, doppiatori, cantanti e tecnici orchestrali in filmati pubblicitari (sentenza n. 1089/2006), nella recente sentenza n. 16253/2018 specifica che anche i DJ producer, artisti che operano in uno studio di registrazione, rientrano tra i lavoratori dello spettacolo al pari dei normali DJ che operano nelle discoteche, nelle radio e nelle televisioni.

ex enpals

 La Suprema Corte ha ribadito il concesso già espresso dell’ininfluenza della presenza di pubblico dal vivo per poter essere qualificati come lavoratori dello spettacolo, rientrandovi anche le attività di realizzazione di un supporto registrato o riprodotto destinato alla commercializzazione e del quale il pubblico può fruire tramite le moderne tecniche di registrazione.

“I giudici di legittimità”, scrive Andrea Costa su Eutekne.info, “hanno inoltre confermato come i contributi siano altresì dovuti sui compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, d’immagine e di replica, ai sensi dell’art. 43 della L. 289/2002, da interpretarsi come norma con efficacia retroattiva che consente l’esclusione del 40% dalla base contributiva e pensionabile”.

E’ possibile leggere l’articolo di Andrea Costa al seguente link: https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_689661.aspx?