pillole 9

Nota: Questo articolo è parte di una rubrica finalizzata alla diffusione per il pubblico di alcune novità normative relative al decreto fiscale . Lo scopo non è quello di un approfondimento professionale ma di rendere facilmente accessibili i principali aspetti così da consentire a ciascuno di valutarne in modo semplice l’applicabilità alla propria situazione e le eventuali scadenze vincolanti.

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ATTENZIONE: il contenuto del seguente articolo ha validità fino al 31/12/2019

L’estensione del regime forfetario, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, è legge. Dal 1° gennaio 2019 la flat tax del 15% è estesa a tutti gli imprenditori, professionisti e artisti che svolgono la propria attività in forma individuale e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di euro 65.000.

Dopo le prime disposizioni normative volte a introdurre regimi fiscali agevolati per le sole nuove iniziative produttive e per i giovani, la legge di Stabilità 2015 introdusse per tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, in possesso di determinati requisiti tra cui un ammontare di ricavi o compensi annui non superiore a euro 30.000, un regime forfetario, naturale, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento. La legge di bilancio 2019 estende il suddetto regime innalzando il limite dei ricavi conseguiti, ovvero dei compensi percepiti, da euro 30.000 a euro 65.000 ed eliminando tutti gli altri requisiti di accesso.

Tale regime, dunque, costituisce il regime naturale per tutti gli imprenditori individuali, professionisti e artisti titolari di partita iva che nel precedente periodo d’imposta hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, non superiori a euro 65.000; pertanto non sono tenuti a esercitare nessuna opzione, o comunicazione preventiva o successiva, ma accedono di diritto al suddetto regime fiscale. Coloro invece che decideranno di aderire al regime ordinario dovranno di conseguenza esercitare apposita opzione che resterà vincolante per tre anni.

Oltre all’innalzamento del limite dei ricavi e all’eliminazione di tutti gli altri requisiti di accesso è stata introdotta anche una modifica in tema di cause di esclusione. Mentre nel previgente articolo erano esclusi coloro che contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipavano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari e a società a responsabilità limitata in trasparenza fiscale, la nuova disposizione esclude oltre a coloro che partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari – in tema di società di capitali – coloro che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

È inoltre confermata l’esclusione per coloro che:

  1. convertono il rapporto di lavoro dipendente in prestazioni di servizi rese prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con il quale sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;

  2. aderiscono a regimi speciali IVA o altri regimi forfetari di determinazione del reddito quali: agricoltura e pesca; vendita Sali e tabacchi; commercio dei fiammiferi; editoria; gestione servizi telefonia pubblica; rivendita documenti trasporto; intrattenimenti e giochi; agenzie di viaggi e turismo; agriturismo; vendite a domicilio; rivendita beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o collezione; agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o collezione;

  3. non risiedono in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

  4. effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

Diversamente dalla precedente disposizione normativa, potranno beneficiare di questo regime anche coloro che percepiscono un reddito pensionistico superiore a euro 30.000.

I contribuenti che accedono al nuovo regime forfetario:

  1. Beneficiano di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’imposta regionale sulle attività produttive del 15 per cento. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è applicata sul reddito imponibile determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto dalla legge e diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Ad esempio, il coefficiente di redditività per professionisti ed artisti è del 78 per cento, ciò implica un abbattimento forfetario del 22 per cento dell’ammontare dei ricavi indipendentemente dalle spese e dai costi sostenuti nell’esercizio dell’attività.

  2. Non sono soggetti alla ritenuta d’acconto, a tal proposito è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva. Tuttavia, ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l’errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, o in alternativa, scomputate in dichiarazione dei redditi, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d’imposta.

  3. Non sono soggetti al versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

  4. Possono effettuare operazioni con l’estero: cessioni e acquisti di beni e prestazioni di servizi intracomunitari; importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilati.

Sono inoltre esonerati:

  1. da tutti gli altri obblighi in materia di IVA, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti;

  2. dall’obbligo dell’emissione della fattura elettronica;

  3. dall’obbligo di registrazione e conservazione delle scritture contabili, ma non dall’obbligo di conservazione delle fatture emesse e ricevute.

Permane infine l’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, dal 15 per cento al 5 per cento, per le nuove iniziative produttive per i primi 5 anni dell’attività.  Al tal fine è necessario che:

  1. il contribuente non abbia nei precedenti tre anni esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

  2. l’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite previsto.

Il regime forfetario cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro, ciò avviene anche a seguito di accertamento divenuto definitivo.

La legge di Bilancio 2019 ha inoltre previsto a decorrere dal 1° gennaio 2020 un’imposta sostitutiva del 20 per cento per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti che conseguono ricavi, ovvero percepiscono compensi, fino a 100.000 euro; l’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, IRPEF, addizionali regionali e comunali e sull’attività produttiva, IRAP, sarà applicata al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari.

Diversamente dunque dai contribuenti che conseguono ricavi, ovvero compensi, non superiori a 65.000, il reddito imponibile per i contribuenti con ricavi, ovvero compensi, fino a euro 100.000 non è determinato sulla base di un coefficiente di redditività, bensì nei modi ordinari. Inoltre, il legislatore anche per questi contribuenti ha previsto l’esonero dalla ritenuta d’acconto, dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti richiamando espressamente l’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014, ad esclusione dell’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica.

Altre imposte sostitutive introdotte dalla legge di Bilancio 2019.

L’estensione del regime forfetario e l’introduzione a decorrere dal prossimo anno di un’ulteriore imposta sostitutiva per i contribuenti con ricavi fino a euro 100.000 non esauriscono le iniziative di deroghe alla progressività del sistema tributario italiano costituzionalmente garantito. Infatti, altre sono le imposte sostitutive introdotte dalla legge di Bilancio 2019, che si aggiungono a quelle già in vigore:

  1. quella del 15% sui compensi relativi alle lezioni private fornite dai docenti titolari di cattedre di qualsiasi grado;

  2. quella del 21% sulle locazioni commerciali che si aggiunge a quella già in vigore sulle locazioni di immobili abitativi;

  3. quella del 7% sui redditi dei pensionati esteri che stabiliscono la loro residenza nel Mezzogiorno d’Italia.

Senza voler porre questioni di legittimità costituzionale, si rileva la tendenza degli ultimi anni a relegare la tassazione ordinaria a carattere progressivo a elemento residuale del sistema tributario.

Autore: dott. Beatrice Ingenito – Dottore commercialista e revisore legale, e referente dello Studio per l’area fiscale.

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