I professionisti dello Studio sono in possesso dei requisiti necessari per intervenire quali attestatori di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, proposte di concordato preventivo e transazioni fiscali.
Dalla prima apparizione della figura del professionista attestatore, sono oggi divenute molte le occasioni nelle quali il Legislatore prevede la nomina di un professionista, scelto liberamente dall’imprenditore, per esprimere il proprio giudizio indipendente.
Si tratta di giudizi delicati e complessi, perché solitamente vanno resi in tempi molto ristretti rispetto a imprese che l’attestatore per forza di cose non può conoscere.

Nell’art. 2, comma 1, lett. o) del Codice della Crisi e dell’Insolvenza il “professionista indipendente” è definito come colui che, incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa, soddisfa contemporaneamente i seguenti requisiti:
- è iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
- è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile che regola le incompatibilità per essere eletti quali componenti del collegio sindacale;
- non è legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. Inoltre, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.
La formulazione della Legge Fallimentare si trova agli artt. 28, lett. a) e b), e 67, comma 3, lett. d), L. F.).
L’opera del professionista indipendente attestatore (molto simile a quella stabilita nella L. F.) è previsto che sia espletata nei seguenti casi:
1. piano di risanamento (art. 56, comma 4);
2. accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57, comma 4);
3. modifiche al piano nel corso della procedura e di conseguente rinnovo delle attestazioni (art. 58, commi 1 e 2);
4. convenzione di moratoria che può essere efficace nei confronti di tutti i creditori appartenenti alla medesima categoria (art. 62, comma 2, let. d));
5. concordato (art. 87, commi 2 e 3);
6. trattamento dei crediti tributari e contributivi (che sostituisce la transazione innestata nel concordato concordato preventivo prevista nella legge fallimentare) (art. 88, commi 1 e 2);
7. evitare l’ammissione di proposte concorrenti (art. 90, comma 5);
8. ottenimento dei finanziamenti prededucibili (art. 99);
9. nulla osta al pagamento dei debiti pregressi in caso di concordato con continuità aziendale (art. 100);
10. concordato in sede di liquidazione (art. 240);
11. piani da presentare in caso di concordato, accordo di ristrutturazione e piano attestato di gruppo (art. 284).
In ipotesi di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la presenza di un attestatore è solo eventuale (art. 65, comma 3).
Il professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e/o che, in caso di continuità dell’attività, ciò avvenga per un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’ipotesi liquidatoria. Nel caso di cui al punto 7, il professionista attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 30%.