I professionisti dello Studio sono in possesso dei requisiti necessari per intervenire quali attestatori di piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, proposte di concordato preventivo e transazioni fiscali.
Dalla prima apparizione della figura del professionista attestatore, sono oggi divenute molte le occasioni nelle quali il Legislatore prevede la nomina di un professionista, scelto liberamente dall’imprenditore, per esprimere il proprio giudizio indipendente.
Si tratta di giudizi delicati e complessi, perché solitamente vanno resi in tempi molto ristretti rispetto a imprese che l’attestatore per forza di cose non può conoscere.

- è iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;
- è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile che regola le incompatibilità per essere eletti quali componenti del collegio sindacale;
- non è legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. Inoltre, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa.