Definizione delle liti pendenti più allettante rispetto alla precedente disciplina

Nota: Questo articolo è parte di una rubrica finalizzata alla diffusione per il pubblico di alcune novità normative relative al decreto fiscale . Lo scopo non è quello di un approfondimento professionale ma di rendere facilmente accessibili i principali aspetti così da consentire a ciascuno di valutarne in modo semplice l’applicabilità alla propria situazione e le eventuali scadenze vincolanti.

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La nuova stagione della “pacificazione fiscale” introdotta dal decreto fiscale in modo organico con differenti procedure di sanatoria esperibili in tutte le fasi del rapporto tributario fino al processo, consente al contribuente di estinguere anche i giudizi pendenti.  

L’art. 6 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119 consente di definire le controversie instaurate innanzi alla giurisdizione tributaria tenuto conto del grado di giudizio e degli esiti raggiunti nei giudizi intermedi.

Diversamente dalla precedente disposizione normativa, ex art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, dove il contribuente per definire le controversie pendenti doveva pagare gli importi richiesti dall’Agenzia con l’atto impugnato, con esclusione delle sanzioni collegate ai tributi contestati e degli interessi di mora, indipendentemente dall’esito di eventuali giudizi intermedi, l’odierna disposizione normativa consente di definire le controversie pendenti a condizioni diverse a seconda del grado di giudizio e dell’esito  favorevole o sfavorevole al contribuente delle sentenze di primo o secondo grado.

Nella fattispecie, sono definibili le controversie tributarie:

  • in cui è parte l’Agenzia delle entrate aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, anche di Cassazione e anche a seguito di rinvio;
  • in cui il ricorso in primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di competenza sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018;
  • che alla data di presentazione della domanda di agevolazione (entro il 31 maggio 2019) il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Dalla lettura della norma non sono dunque definibili le controversie avverso gli atti della riscossione (avviso di iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo o cartella di pagamento) in cui l’Agenzia delle entrate non sia stata chiamata in giudizio, pertanto il solo chiamato sia l’Agente della riscossione.

Essendo inoltre definibili le sole controversie di natura tributaria non rientrano nella definizione i debiti previdenziali inclusi nell’atto impugnato, che peraltro vanno impugnati separatamente innanzi al Giudice del lavoro; pertanto per l’eventuale definizione degli stessi dovrebbe intervenire il legislatore in sede di conversione oppure l’Ente previdenziale con apposito provvedimento, come avvenuto in passato.

Le controversie potranno essere estinte presentando domanda di definizione entro il 31 maggio 2019 e versando una quota del valore della lite (il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, senza interessi e sanzioni, in caso di controversie relative ai soli atti di irrogazione di sanzioni il valore della lite è costituito dalle sole sanzioni), in particolare:

 

  • l’intero importo del valore della lite per le controversie ancora pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale alla data di presentazione della domanda di definizione;
  • il cinquanta percento del valore della lite per le controversie in cui l’Agenzia delle entrate risulta soccombente nella pronuncia di 1° grado di giudizio;
  • il venti percento del valore della lite per le controversie in cui l’Agenzia delle entrate risulta soccombente nella pronuncia di 2° grado di giudizio.
  • il quindici percento del valore della lite per le controversie aventi ad oggetto solo sanzioni non collegate al tributo in cui l’Agenzia delle entrate risulta soccombente sull’ultima o unica pronuncia giurisprudenziale o il quaranta percento negli altri casi (soccombenza del contribuente o assenza di pronuncia di 1° grado)

Laddove la causa abbia ad oggetto solo sanzioni collegate al tributo, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato in qualsiasi modo definito.

Ai fini del perfezionamento della domanda di definizione agevolata il versamento delle somme dovute o della prima rata deve essere eseguito entro il 31 maggio 2019. Il pagamento rateizzato è ammesso solo se gli importi dovuti sono superiori a mille euro, in un massimo di 20 rate trimestrali con scadenza 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Qualora non ci sono importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della sola domanda.

Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti potrà chiedere la sospensione del giudizio presentando apposita richiesta al Giudice, in tal caso il processo sarà sospeso fino al 10 giugno 2019. Potendo l’Ufficio notificare il diniego della definizione fino al 31 luglio 2020, il contribuente per ottenere il prolungamento della sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020 dovrà depositare, entro il 10 giugno 2018, presso l’organo giudicante, copia della domanda di definizione e il pagamento eseguito entro il 31 maggio 2019 degli importi dovuti o della prima rata.

Sono inoltre sospesi per nove mesi i termini per impugnare le sentenze di 1° e 2° grado, nonché i termini per la riassunzione della sentenza di Cassazione che scadono tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019.

L’eventuale diniego della definizione potrà essere impugnato entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso, unitamente alla pronuncia giurisprudenziale nel caso in cui la definizione venga chiesta in pendenza del termine per impugnare la sentenza (termine che come abbiamo detto viene sospeso per nove mesi).

Il giudizio viene dichiarato estinto con decreto del Presidente del Tribunale nel caso in cui entro il 31 dicembre 2020 la parte interessata a riattivare il processo non abbia presentato istanza di trattazione.

La norma lascia aperto qualche dubbio, circa i casi non infrequenti di soccombenza parziale. Nel silenzio del legislatore sarebbe ragionevole applicare le riduzioni unicamente per la parte del valore della controversia in relazione alla quale l’Agenzia sia risultata soccombente, qualche chiarimento potrebbe arrivare con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate al quale il legislatore ha demandato le modalità di attuazione.

 

Di seguito il testo integrale dell’art. 6 del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018:

Decreto- legge 23/10/2018 n. 119

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Art. 6 

Definizione agevolata delle controversie tributarie 

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: 

a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; 

b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. 

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. 

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: 

a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; 

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. 

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia e’ in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell’articolo 3. 

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma e’ presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato. 

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da’ comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché’ eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché’ per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019. 

12. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. 

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8. 

15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. 

16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. 

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