Tra le novità della legge di bilancio 2019 una agevolazione ad hoc per i contribuenti in difficoltà economica

La stagione della pace fiscale si arricchisce di una disposizione ad hoc per i contribuenti in difficoltà economica

pillole 8

Nota: Questo articolo è parte di una rubrica finalizzata alla diffusione per il pubblico di alcune novità normative relative al decreto fiscale . Lo scopo non è quello di un approfondimento professionale ma di rendere facilmente accessibili i principali aspetti così da consentire a ciascuno di valutarne in modo semplice l’applicabilità alla propria situazione e le eventuali scadenze vincolanti. 

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Il nuovo anno fiscale si apre con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2019, approvata dal Parlamento il 30 dicembre 2018, che introduce una specifica modalità di definizione agevolata dei debiti tributari per le persone in difficoltà economica. La presente disposizione si aggiunge a quelle disciplinate con la Legge del 17 dicembre 2018, n. 136 di Conversione in legge del decreto fiscale del 23 ottobre 2018, n. 119.

Le persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica potranno dunque definire a condizioni particolarmente vantaggiose le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 relative a:

  • debiti tributari derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento sulle medesime dichiarazioni fiscali a fini IRPEF e IVA (attività di accertamento eseguite ai sensi degli articoli 36 bis del D.p.r. 600 del 1973 e 54 bis del D.p.r. 633 del 1972);
  • debiti previdenziali derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

I requisiti per usufruire della suddetta definizione agevolata sono due:

  • lo status giuridico di persona fisica;
  • la sussistenza di una grave e comprovata situazione di difficoltà economica determinata dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di importo inferiore a 20.000 euro.

I contribuenti interessati dovranno presentare un’apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019, nel rispetto delle medesime modalità che saranno fissate dall’Agente della riscossione per l’adesione alla rottamazione ter; le modalità di adesione saranno pubblicate entro l’8 gennaio 2019.

La presente agevolazione, diversamente da quella disciplinata dal decreto fiscale per tutte le persone fisiche e giuridiche, permette di definire tali carichi versando solo una parte delle somme iscritte a ruolo a titolo di capitale ed interessi usufruendo di un considerevole sconto e comunque stralciando le somme maturate a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Difatti, la posizione con il Fisco potrà essere sanata versando i seguenti importi:

  1. a titolo di capitale e interessi, un importo pari:
  1. al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
  2. al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  3. al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro.
  1. a titolo di aggio, l’intero importo maturato a favore dell’agente della riscossione;
  2. a titolo di rimborso, le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento sostenute dall’Agente della riscossione.

Il versamento delle somme dovute potrà avvenire in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di rateazione si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo.

L’Agente della riscossione verificherà la sussistenza dei requisiti e, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà l’accoglimento o l’esclusione dall’agevolazione ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione. In caso di accoglimento sarà comunicato l’ammontare delle somme dovute e le rate di scadenza dei versamenti. In caso di esclusione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione ter, sarà comunicata l’automatica inclusione in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine.

La presente disciplina infine assume particolare rilevo per i soggetti che hanno avviato la procedura di liquidazione volontaria del proprio patrimonio per sovraindebitamento. La norma infatti chiarisce che versano comunque in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata, una procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n.3).

Tali soggetti estinguono i predetti debiti versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, nonché le somme maturate in favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso. A tal fine, alla dichiarazione con cui si richiede l’accesso alla definizione agevolata è allegata copia conforme del decreto di apertura della predetta liquidazione.

Autore: dott. Beatrice Ingenito – Dottore commercialista e revisore legale, e referente dello Studio per l’area fiscale.

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