Regime forfetario e diritti d’autore

Nota: Questo articolo è finalizzato alla diffusione per il pubblico di alcune novità normative relative al decreto fiscale. Lo scopo non è quello di un approfondimento professionale ma di rendere facilmente accessibili i principali aspetti così da consentire a ciascuno di valutarne in modo semplice l’applicabilità alla propria situazione e le eventuali scadenze vincolanti.
Gli altri articoli della rubrica sono fruibili a questo indirizzo.
ATTENZIONE: il contenuto del seguente articolo ha validità fino al 31/12/2019
L’estensione del regime forfetario, in vigore dal 1° gennaio 2019, a tutti gli imprenditori, professionisti e artisti che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro, è stato oggetto di un intervento dell’Agenzia delle entrate sull’accesso degli artisti, e non solo, titolari di diritti d’autore, al nuovo regime.
Come già ricordato in un precedente articolo, l’unico requisito richiesto per il passaggio al nuovo regime forfetario è l’aver conseguito nell’anno precedente compensi non superiori a 65.000 euro.
Proprio in merito alla verifica del limite dei compensi conseguiti dagli artisti, l’Amministrazione finanziaria ha dichiarato, che ai fini del calcolo della soglia limite dei 65.000, “si ritiene che non si possano escludere i proventi conseguiti quali i diritti d’autore”.
La precisazione dell’Agenzia delle entrate è di grande rilievo se si tiene conto che soprattutto gli artisti (ma non solo gli artisti) nell’ambito delle prestazioni artistiche rese conseguono sia compensi soggetti ad IVA sia compensi fuori campo IVA per la cessione o concessione dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell’ingegno. Questi ultimi, ai sensi dell’art. 53 c. 2 let b) del TUIR, se conseguiti al difuori dell’esercizio di un’attività d’impresa sono redditi di lavoro autonomo, ma diversamente dagli stessi il reddito soggetto a tassazione è determinato applicando un abbattimento forfetario del 25% (per i contribuenti che hanno superato i 35 anni) o del 40% (per i contribuenti di età inferiore a 35 anni) sull’ammontare dei compensi, e sull’importo così calcolato è applicata la ritenuta a titolo d’acconto del 20%.
Pertanto, in base alla risposta dell’Amministrazione finanziaria per la verifica del limite dei compensi dell’anno precedente occorre considerare non solo quelli conseguiti nell’ambito dell’attività artistica soggetta ad IVA (quadro RE – redditi di lavoro autonomo – della dichiarazione dei redditi) ma altresì i compensi fuori campo IVA conseguiti per l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno (quadro RL – redditi diversi – della dichiarazione dei redditi), visto che la natura giuridica dei due compensi è quella di lavoro autonomo.
L’intervento dell’Agenzia apre a nuovi possibili interrogativi posti da alcuni esperti della materia. Innanzitutto, se i suddetti redditi concorrono solo a determinare la soglia di accesso al regime forfetario o se in quanto redditi di lavoro autonomo rientrerebbero essi stessi nel regime agevolato e dunque sconterebbero l’imposta sostitutiva del 15% o del 5% (quest’ultima per le nuove iniziative economiche).
Visto che la questione posta dall’Agenzia delle entrate sembra riguardare preliminarmente prestazioni artistiche miste, composte sia da obblighi di fare (es. esibizioni in pubblico) sia da obblighi di permettere (cessione o concessione di diritti di utilizzazione economica), ci si chiede se debbano rientrare tout court anche i proventi corrisposti dalla SIAE e se detta precisazione debba riguardare anche i professionisti che esercitano attività rilevante ai fini IVA non afferente l’attività creativa da cui scaturisce il diritto d’autore (es. l’avvocato che percepisce anche proventi dalla cessione dei diritti di un’ opera musicale o altro).
È certamente auspicabile un intervento chiarificatore anche al fine di consentire il corretto passaggio all’attuale regime forfetario.