ROTTAMAZIONE TER: una nuova possibilità per definire gli importi già iscritti a ruolo

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Nota: Questo articolo è parte di una rubrica finalizzata alla diffusione per il pubblico di alcune novità normative relative al decreto fiscale . Lo scopo non è quello di un approfondimento professionale ma di rendere facilmente accessibili i principali aspetti così da consentire a ciascuno di valutarne in modo semplice l’applicabilità alla propria situazione e le eventuali scadenze vincolanti. 

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Il decreto fiscale offre ai contribuenti morosi una nuova possibilità per estinguere i debiti affidati agli agenti della riscossione, nota alle cronache come rottamazione ter.

I primi a beneficiare della nuova definizione delle somme iscritte a ruolo saranno i contribuenti decaduti dal beneficio della cosiddetta rottamazione bis; per loro la possibilità di aderire alla nuova definizione è subordinata al versamento entro il 7 dicembre 2018 di quanto non corrisposto alle scadenze di luglio, settembre e ottobre 2018, in mancanza sarà loro preclusa ogni altra possibilità di definizione.

Il contribuente, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge del 23 ottobre 2018, n. 119, può estinguere i debiti iscritti nei singoli ruoli affidati agli agenti della riscossione (oggi Agenzia Entrate Riscossione) pagando

  • le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e interessi (sono esclusi gli interessi di mora)
  • le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio, nonché le spese sostenute per le procedure esecutive e per la notifica delle cartelle di pagamento.

ad esclusione dunque degli interessi di mora e delle sanzioni tributarie e sanzioni e somme aggiuntive relative a crediti previdenziali.

Possono essere oggetto di definizione i ruoli iscritti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, con esclusione:

  • delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato
  • dei crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti
  • delle multe, ammende e sanzioni dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  • delle sanzioni irrogate per violazioni diverse da quelle tributarie o diverse da quelle relative ai contributi e premi previdenziali

Il contribuente per poter beneficiare della definizione agevolata dovrà presentare, all’ Agenzia Entrate Riscossione, la richiesta di adesione alla definizione delle somme iscritte a ruolo entro il 30 aprile 2019, il cui modulo è già disponibile sul sito dell’Ente, e provvedere entro il 31 luglio 2019 al versamento della rata unica o della prima rata. Il versamento può essere dilazionato in dieci rate da corrispondersi alle scadenze del 31 luglio e 30 novembre di ogni anno. Sulle rate successive alla prima sarà applicato un tasso interesse di dilazione annuo del 2 per cento.

Se i ruoli oggetto di definizione sono stati impugnati e i relativi giudizi pendono innanzi agli organi della giustizia tributaria, il contribuente dovrà darne indicazione nella domanda di definizione con assunzione di impegno a rinunciare agli stessi. Il Giudice dietro presentazione della dichiarazione e nelle more del pagamento sospenderà il giudizio che si estinguerà solo con l’effettivo perfezionamento della definizione e con la produzione in giudizio della documentazione attestante il versamento di quanto dovuto. La sospensione potrà essere revocata dal Giudice su istanza di una delle parti.

 

CONTRIBUENTI CHE HANNO ADERITO ALLE PRECEDENTI DEFINIZIONI AGEVOLATE

Come anticipato, il decreto fiscale consente a tutti i contribuenti morosi di definire la posizione debitoria con l’Agente della riscossione; potranno dunque beneficiare di questa opportunità anche coloro che avendo aderito alle precedenti definizioni – ex art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con Legge n. 225 del 2016, ex art. 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con Legge n. 172 del 2017, non hanno corrisposto le rate alle dovute scadenze.

In particolare, coloro che hanno aderito alla rottamazione bis potranno aderire all’odierna procedura di agevolazione solo se provvederanno entro il 7 dicembre 2018 al pagamento di tutte le somme non corrisposte in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018; la somma residua potrà essere corrisposta in un’unica rata entro il 31 luglio 2019 oppure in dieci rate consecutive con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno sulle quali sarà applicato un tasso di interesse annuo dello 0,3 per cento. Per questi contribuenti non sarà necessario presentare alcuna richiesta di adesione, l’agente della riscossione provvederà, per coloro che avranno regolarizzato la posizione delle rate scadute entro il 7 dicembre 2018, ad inviare i nuovi bollettini di pagamento entro il 30 giugno 2019. Coloro che non pagheranno le rate scadute al 30 ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 non ci saranno ulteriori opportunità di definizione.

 

CONTRIBUENTI CHE HANNO RATEIZZATO LE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L’adesione alla definizione agevolata può essere presentata anche per i ruoli attualmente oggetto di un piano di rateizzo, sempre entro il 30 aprile 2019. Dalla data di presentazione della domanda di adesione, le rate del piano di rateizzo sono sospese fino al 31 luglio 2019, ossia fino alla scadenza della rata unica o della prima rata.

Se per effetto di pagamenti parziali, avvenuti prima della definizione agevolata, il contribuente ha già corrisposto tutto quanto dovuto a titolo di imposta, contributi, interessi, aggio di riscossione e spese di notifica, per beneficiare della definizione dovrà comunque presentare entro il 31 aprile 2019 la domanda di definizione.  Restano comunque acquisite e non saranno oggetto di rimborso le maggiori somme versate a qualsiasi titolo.

Pertanto, se per effetto di precedenti pagamenti parziali sono state corrisposte somme eccedenti la quota di cui alla definizione agevolata, le maggiori somme versate a copertura di eventuali sanzioni o interessi moratori non saranno oggetto di rimborso.  Dalla lettura della norma sembra possibile ritenere che le rate (le somme) già corrisposte saranno re-imputate a copertura delle somme dovute per l’attuale definizione indipendentemente dalla precedente imputazione. 

 

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO OGGETTO DI PROCEDURE CONCORSUALI

Possono essere ricomprese nella presente definizione anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano:

  • nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio con possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, nei tempi e nei modi previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore;
  • in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa di cui alla Legge fallimentare del 16 marzo 1942, n. 267 (Fallimento, Concordato, Esdebitazione, Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, amministrazione concordata, Liquidazione coatta amministrativa); in questi casi le somme oggetto di definizione devono essere incluse tra i crediti prededucibili.

 

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI

La presentazione della domanda di definizione entro il 30 aprile 2019 produce i seguenti effetti:

  • sospensione dei termini di decadenza e prescrizione;
  • inibizione all’iscrizione di fermi amministrativi e ipoteche;
  • inibizione all’avvio di nuove procedure esecutive;
  • sospensione delle procedure esecutive già avviate;

Entro il 30 giugno 2019 l’agente della riscossione invierà ai contributi interessati, sia a coloro che devono presentare preventivamente la domanda di adesione sia a coloro che sono esclusi da questo adempimento, il piano di pagamento con i relativi bollettini.

Saranno automaticamente stralciate dalle somme oggetto della presente definizione i debiti di importo fino a mille euro, alla data del 24 ottobre 2018, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultati dai singoli ruoli affidati dall’1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Lo stralcio dei singoli ruoli fino a mille euro sarà eseguito automaticamente dall’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2018, eventuali versamenti eseguiti successivamente all’entrata in vigore del decreto fiscale (24 ottobre 2018) saranno imputati ai debiti non oggetto di stralcio automatico.

Si decade dal beneficio della definizione agevolata in caso di mancato pagamento o parziale pagamento dell’unica rata o di una delle rate del piano di dilazione alle scadenze stabilite. Le somme comunque versate saranno acquisite a titolo di acconto sull’intero debito iscritto a ruolo e ricominceranno a decorre i termini di decadenza e prescrizione per il recupero del residuo debito inizialeche non potrà neanche essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del D.p.r. n. 602 del 1973.

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