La Circolare n. 34 del 29 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate interviene a valle degli ultimi interventi legislativi per fornire indicazioni sulla “Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa”.
Nella Circolare viene sottolineato il ruolo centrale della relazione di attestazione del piano di risanamento, che diviene l’elemento cardine in base al quale l’Amministrazione deve formare il proprio giudizio. Nelle procedure di concordato preventivo al giudizio del professionista attestatore si aggiunge anche il parere del Commissario giudiziale.
Un eventuale voto negativo dovrebbe quindi fondarsi solamente sulla manifesta inattendibilità di quanto affermato dai professionisti, puntualmente documentata e discussa in contradditorio con il contribuente prima del voto.
Tenuto conto che il voto dell’Agenzia viene di fatto bypassato dalle modifiche introdotte agli art. 180 e 182-ter della Legge fallimentare e che i tempi per instaurare l’auspicato contraddittorio saranno comune molto compressi, è plausibile ritenere che l’Agenzia non esprimerà il voto, lasciando il peso della decisione in capo agli organi di procedura e al professionista attestatore.
Potrebbero fare eccezione pochi casi eclatanti sui quali l’Agenzia non potrà esimersi da esprimere comunque una posizione esplicita.