La legge di conversione N.136 del 2018 ha abrogato l’art. 9, DL N.119 del 2018

Nota: Questo articolo è parte di una rubrica finalizzata alla diffusione per il pubblico di alcune novità normative relative al decreto fiscale . Lo scopo non è quello di un approfondimento professionale ma di rendere facilmente accessibili i principali aspetti così da consentire a ciascuno di valutarne in modo semplice l’applicabilità alla propria situazione e le eventuali scadenze vincolanti.
Gli altri articoli della rubrica sono fruibili a questo indirizzo.
Aggiornamento al 19 dicembre 2018
La Legge di conversione n. 136 del 17 dicembre 2018 ha abrogato l’art. 9 del decreto fiscale n. 119 del 2018, e dunque stralciato dal testo definitivo la cosiddetta dichiarazione integrativa speciale.
La suddetta disposizione è stata sostituita dalla sanatoria sulle sole irregolarità formali, tema anticipato negli articoli “Presentato il maxiemendamento al decreto fiscale” e “Votata la fiducia per la conversione in Legge del Decreto fiscale“.
Aggiornamento al 26 novembre 2018
Come anticipato l’articolo 9 è stato abrogato con il maxiemendamento al Decreto Fiscalepresentato lo scorso 22 novembre.
Nell’articolo “Presentato il maxiemendamento al decreto fiscale” del 26 novembre 2018 abbiamo approfondito l’argomento.
Aggiornamento al 16 novembre 2018
A seguito di un incontro informale, il Presidente del Consiglio e i rappresentanti delle forze politiche della maggioranza hanno preannunciato che, in sede di conversione del Decreto – legge del 23 ottobre 2018, n. 119, l’art. 9 sarà abrogato. Difatti, il Governo ha espresso il proprio parere sugli emendamenti all’art. 9 del Decreto fiscale presentati alla Commissione Finanza e tesoro del decreto fiscale, la votazione degli stessi si terrà a partire da lunedì 19 novembre 2018.
Se la posizione del Governo sarà mantenuta in sede di votazione, la legge di conversione che renderà definitivo il decreto fiscale potrebbe eliminare la possibilità per i contribuenti di correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate negli anni precedenti con riferimento alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, alle ritenute e contributi previdenziali, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’IVA. Verrebbe pertanto stralciata la cosiddetta dichiarazione integrativa speciale, che permetterebbe di integrare la base imponibile del 30 % di quanto già dichiarato e per un importo non superiore a 100.000 euro, corrispondendo un’imposta sostitutiva del 20%.
Il decreto fiscale fissava il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative speciali al 31 maggio 2019 e allo stesso tempo demandava al Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del Provvedimento per la definizione delle modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale; è ragionevole pensare che prima della conversione in legge nessun Provvedimento sul punto sarà adottato.
Precedente articolo, pubblicato il 6 novembre 2018
Le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale possono essere un utile strumento per i contribuenti che necessitano di correggere errori ed omissioni compiuti in sede di predisposizione di dichiarazioni relative ad anni precedenti ancora passibili di verifiche ed accertamenti, usufruendo di un risparmio d’imposta.
Il decreto fiscale del 23 ottobre 2018, n.119, art. 9, permette ai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi per le quali non sono ancora decorsi i termini dell’accertamento (alla data di entrata in vigore del decreto 24.10.2018) di poter di presentare una dichiarazione integrativa speciale per sanare errori ed omissioni. Possono essere pertanto integrate le dichiarazioni presentate per gli anni d’imposta 2013 – 2014 – 2015 – 2016, presentate entro il 31 ottobre 2017.
La misura permette di sanare le violazioni commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive sui redditi, di contributi previdenziali, d’imposta regionale sulle attività produttive, applicando sul maggior imponibile integrato un’imposta sostitutiva del 20%, per ciascun anno d’imposta regolarizzato, a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
La misura consente inoltre di regolarizzare la maggiore imposta sul valore aggiunto che deriverebbe dal maggior imponibile IRPEF o IRES applicando l’aliquota media, laddove la stessa non dovesse essere calcolabile applicando l’aliquota IVA ordinaria del 22%, mentre sulle maggiori ritenute che deriverebbero dal maggior immobile integrato si applicherà un’imposta sostitutiva del 20% a titolo di maggiori ritenute, sanzioni ed interessi.
I presupposti per l’adesione alla presentazione della dichiarazione integrativa speciale sono due:
- Il contribuente deve avere presentato, se obbligato, le dichiarazioni fiscali relative agli anni dal 2013 al 2016, l’omessa presentazione di una sola delle dichiarazioni è causa di esclusione dalla adesione alla procedura;
- Il contribuente non deve avere avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento inerenti alle materie oggetto della procedura di regolarizzazione.
La regolarizzazione di errori o omissioni compiuti nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali per gli anni d’imposta dal 2013 al 2016 potrà avvenire con la presentazione di una dichiarazione integrativa speciale per ogni anno regolarizzabile entro il 31 maggio 2019.
Il contribuente potrà integrare la base imponibile IRPEF o IRES, già dichiarata, fino ad un massimo di € 100.000,00 purché la maggiore somma imponibile integrata non superi del 30% la base imponibile già dichiarata. Qualora l’imponibile integrato, non superiore a € 100.000,00, fosse superiore al 30% della base imponibile già dichiarata, la somma regolarizzabile alle condizioni agevolate non potrà superare il limite del 30% dei redditi già dichiarati per i singoli anni d’imposta oggetto di regolarizzazione. Ad ogni modo, se l’imponibile già dichiarato è inferiore a € 100.000,00 o non risultano debiti d’imposta è possibile integrare il reddito imponibile fino a € 30.000,00.
Quindi, se un lavoratore autonomo per l’anno d’imposta 2016 ha dichiarato redditi imponibili per € 150.000,00 e vuole regolarizzare eventuali errori o omissioni l’importo massimo regolarizzabile sarà pari a € 45.000,00 (30% di 150.000,00). Nel caso in cui il contribuente avesse dichiarato sempre per l’anno d’imposta 2016 un reddito imponibile di € 400.000,00 potrà integrare la sua dichiarazione Redditi 2017 PF fino a € 100.000,00 (infatti, in questo caso il 30% di € 400.000,00 è pari a € 120.000,00 superiore al limite di € 100.000,00).
Il contribuente che presenterà la dichiarazione integrativa speciale dovrà eseguire il pagamento dell’imposta sostitutiva del 20% a titolo di maggiore imposta, sanzione e interessi entro il 31 luglio 2019 in un’unica soluzione oppure in dieci rate semestrali di pari importo la cui prima rata dovrà essere versata spontaneamente entro il 30 settembre 2019.
Non potranno essere utilizzate a riduzione delle maggiori imposte calcolate eventuali perdite pregresse, né potranno essere inserite nuove detrazioni d’imposta rispetto a quelle già dichiarate o dichiarare crediti d’imposta precedentemente non dichiarati.
Il comma 4 dell’art. 9 del decreto fiscale precisa che la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa riportati, e che in mancanza del versamento della prima rata o dell’unica rata, come anche del versamento parziale delle stesse, il contribuente non decade dalla procedura e le somme dovute saranno iscritte a ruolo oltre a interessi e sanzione del 30% delle somme non versate.
Come ogni dichiarazione integrativa, i termini della notifica delle cartelle di pagamento per la liquidazione delle imposte e dell’accertamento, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione, decorreranno dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa speciale; il comma 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 richiama infatti la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, c. 640, lettera a) e b).