Votata la fiducia per la conversione in legge del Decreto Fiscale

pillole 6

Nota: Questo articolo è parte di una rubrica finalizzata alla diffusione per il pubblico di alcune novità normative relative al decreto fiscale . Lo scopo non è quello di un approfondimento professionale ma di rendere facilmente accessibili i principali aspetti così da consentire a ciascuno di valutarne in modo semplice l’applicabilità alla propria situazione e le eventuali scadenze vincolanti.

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Approvato dalla Camera, con voto di fiducia posto dal Governo, il testo del Decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 con le modifiche del Senato.

Confermate l’abrogazione della dichiarazione integrativa speciale, l’introduzione della correzione degli errori formali e le modifiche migliorative alla definizione delle liti pendenti.

Riepiloghiamo i principali cambiamenti apportati al decreto-legge n. 119 del 2018 dal Senato e confermati dalla Camera.

L’art. 3, rubricato – Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione – cosiddetta rottamazione ter, nella versione definitiva permette al contribuente di estinguere i debiti iscritti nei singoli ruoli affidati agli agenti della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, senza corrispondere le sanzioni tributarie, gli interessi di mora e sanzioni e somme aggiuntive relative a crediti previdenziali, dilazionando la somma definibile in 18 rate consecutive, in luogo delle precedenti 10 rate.

Il Senato è dunque intervenuto ampliando il numero di rate e riducendo conseguentemente l’ammontare della singola rata pur conservando i cinque anni complessivi. Nella prima versione il pagamento sarebbe dovuto avvenire in rate costanti con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, nell’ultima versione restano invariate le scadenze delle prime due rate, mentre a decorrere dall’anno 2020 le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Inoltre, viene chiarito che il contribuente non in regola con il pagamento dei contributi dei dipendenti, potrà beneficiare del rilascio del DURC a seguito della presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata. In caso di mancato o parziale pagamento dell’unica rata o di una sola delle rate del piano di dilazione l’INPS annullerà tutti i DURC rilasciati sulla base della dichiarazione di adesione alla definizione. Inoltre, viene introdotto un tetto di tolleranza di 5 giorni nella scadenza dei pagamenti. Pertanto, qualora il versamento venga eseguito con un ritardo non superiore a 5 giorni non si ha né inefficacia della definizione né decadenza dal beneficio della dilazione.

L’altra modifica sostanziale ha riguardato l’art. 6 del decreto – la definizione agevolata delle liti pendenti. Sono state ridotte le percentuali di pagamento fornendo al contribuente che deve scegliere se continuare l’azione giudiziale o estinguere la controversia ulteriori elementi d’interesse per la definizione agevolata.

La versione definitiva permette dunque di definire le controversie instaurate innanzi alla giurisdizione tributaria, versando una quota del valore della lite (il valore della lite è pari alla somma delle maggiori imposte accertate, senza interessi e sanzioni, in caso di controversie relative ai soli atti di irrogazione di sanzioni il valore della lite è costituito dalle sole sanzioni), pari al:

  • 90 per cento (in luogo dell’intero importo) del valore della lite per le controversie ancora pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale alla data di presentazione della domanda di definizione;
  • 40 per cento (in luogo del 50 per cento) del valore della lite per le controversie in cui l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente nella pronuncia di 1° grado di giudizio;
  • 15 per cento (in luogo del 20 percento) del valore della lite per le controversie in cui l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente nella pronuncia di 2° grado di giudizio.

Resta invariata la percentuale del 15 per cento del valore della lite per le controversie aventi ad oggetto solo sanzioni non collegate al tributo in cui l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente sull’ultima o unica pronuncia giurisprudenziale o il 40 per cento negli altri casi (soccombenza del contribuente o assenza di pronuncia di 1° grado).

Vengono introdotti due nuovi commi 2-bis e 2-ter, il primo risolve il dubbio rilevato nel precedente articolo circa i casi di accoglimento parziale del ricorso. In questi casi, il contribuente che voglia aderire alla definizione agevolata dovrà corrispondere l’intera somma del tributo al netto di sanzioni e interessi per la parte dell’atto confermata dalla pronuncia giurisprudenziale e in misura ridotta, 40 o 15 per cento a seconda che si tratti di una pronuncia di 1° o 2° grado, per la parte di atto annullata dalla sentenza.

Il comma 2-ter disciplina un’ulteriore fattispecie, ossia il caso di una controversia tributaria pendente innanzi alla Corte di Cassazione per la quale l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. In questo caso la controversia potrà essere definita versando il 5 per cento del valore della lite.

Il decreto-legge n. 119 del 2018 all’art. 7 introduceva delle disposizioni specifiche in materia di definizione agevolata per le società le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI. La nuova versione dell’art. 7 rubricato – Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti – cancella ogni riferimento alla possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa speciale per effetto dell’abrogazione del successivo art. 9, restano invariate tutte le altre disposizioni. Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultano iscritte nel registro del CONI possono continuare ad avvalersi:

  • della definizione agevolata degli atti di accertamento, versando il 50 per cento delle maggiori imposte accertate, ad accezione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’intero importo, e al 5 per cento delle sanzioni, purché l’importo delle imposte accertate non sia superiore a euro 30 mila per ciascuna imposta, in caso opposto si applicano le disposizioni ordinarie di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 119 del 2018;
  • della definizione agevolata delle liti pendenti innanzi alle giurisdizioni tributarie, purché il valore della lite o del reclamo non sia superiore a euro 30 mila per ciascuna imposta contestata, versando il:
    • 40 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni per le controversie ancora pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale alla data di presentazione della domanda di definizione;
    • 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni per le controversie in cui l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente nell’ultima o unica pronuncia resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018;
    • 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni per le controversie in cui la società o l’associazione sportiva risulti soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisprudenziale resa e non ancora definitiva al 24 ottobre 2018.

La modifica di maggiore portata riguarda l’abrogazione dell’articolo 9, e dunque l’impossibilità per i contribuenti di correggere errori o omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate negli anni precedenti, come peraltro annunciata in questo articolo. Stralciata la cosiddetta dichiarazione integrativa speciale, è stata introdotta la possibilità di definire le irregolarità formali.

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate con il versamento di euro 200 per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

La definizione delle irregolarità formali si perfeziona con l’integrale pagamento delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità o omissioni compiute.

La presente definizione non è applicabile alla regolarizzazione di errori compiuti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) e per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere (correzione di errori o omissioni nella redazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi).

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